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06/07/2021

Comunicato Stampa di Giuseppe Mainero
Un atto gestionale non può e non deve

di Umberto Mastromartino


Un atto gestionale non può, e non deve, disattendere un atto di indirizzo del Consiglio comunale. Dovrebbe essere elementare, ma al Comune di Foggia, come sempre, evidentemente non lo è. Così il dirigente Paolo Affatato, con la determinazione n.304 del 28 giugno 2021 ha approvato il tracciato del II lotto della cosiddetta “Orbitale di Foggia” che segue un percorso inspiegabilmente differente  da quello individuato nel PUMAV e confermato nel PUMS che è un atto di pianificazione deliberato dal Consiglio Comunale, che opera addirittura in variante al PRG.

 

Questo il commento del dott. Giuseppe Mainiero, che nella qualità di ex consigliere comunale ha investito della questione il Commissario del Comune di Foggia S.E. dott.ssa Marilisa Magno.

 

È chiaro che un atto del genere esige una revoca in autotutela per palese illegittimità, come segnalato ieri con una comunicazione formale al Commissario Prefettizio Marilisa Magno, spiegando le ragioni per le quali quella determina va revocata.

 

Il “tracciato base gara” approvato con deliberazione di Consiglio comunale, infatti, e contenuto nel Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta (PUMAV) approvato con Delibera di Consiglio comunale. n.7 del 13/03/2013 evidenzia infatti un progetto assolutamente non aderente con quello con quello proposto dall’RTP Cooprogetti soc. coop. + MBE srl + arch. Augusto Marasco (già assessore all’Urbanistica del Comune di Foggia fino al maggio del 2014, candidato sindaco nel giugno stesso anno e consigliere comunale fino al maggio del 2019). 

 

Sorvolo sulle possibili implicazioni in termini di incompatibilità dello stesso arch. Marasco a ricoprire incarichi per il Comune di Foggia, i cui termini andrebbero verificati laddove venissero confermate le notizie di stampa dell’autunno del 2019 che lo accreditavano di essere un consulente dell’ex sindaco Landella per la definizione del PUG (Piano Urbanistico Generale).

 

Posto che il PUMAV ha stabilito il tracciato a base di gara, ed essendo quest’ultimo un atto preliminare e propedeutico al Piano Urbano della Mobilità – Piano urbano mobilità sostenibile 2017-2026 (PUMS), approvato con Delibera di Consiglio comunale del 20/08/2018, è di tutta evidenza, come detto, che in nessun caso il nostro Ordinamento consente attraverso una determinazione dirigenziale di eludere le prescrizioni di un atto di pianificazione approvato dal Consiglio Comunale.

 

Lo stesso Consiglio Comunale ha recentemente confermato le prescrizioni contenute sia nel PUMAV che nel PUMS attraverso la delibera di Consiglio Comunale N.74 del Registro del 10/04/2019, “blindando” il tracciato dell’orbitale posto a base di gara.

 

Il tracciato a base di gara, a differenza di quello approvato con la determina n 304/2021, tiene inoltre conto delle osservazioni del Servizio urbanistica della Regione Puglia. In sede di finanziamento da parte del CIPE del primo lotto dell’Orbitale, il Servizio urbanistica della Regione approvò infatti il progetto,  ponendo però la condizione tassativa che il tracciato dell’Orbitale definisse il confine dell’area edificabile della Citta di Foggia, onde evitare un’ulteriore estensione dell’area abitativa.

 

Con il tracciato elaborato dall’RTP Cooprogetti soc. coop. + MBE srl + arch. Augusto Marasco ed approvato dal dirigente Affatato, invece, si estende ulteriormente la linea del confine di edificabilità, rischiando tra l’altro di mettere a rischio gli stessi finanziamenti per i quali si intende candidare l’opera, che investe inopinatamente un ulteriore tratto, assolutamente inutile, essendo già servito dalla tangenziale (SS673) che collega la SS 16 su via Bari alla SS 89 per Manfredonia. Tangenziale sulla quale l’ANAS ha provveduto a comunicare agli Enti interessati (Comune di Foggia e Provincia di Foggia), non solo ingenti interventi manutentivi ma addirittura un programma di investimenti per l’ammodernamento e potenziamento dell’arteria stradale per oltre 100 milioni di euro.

 

A conferma dell’illegittimità della determinazione dirigenziale, è opportuno poi richiamare la comunicazione, trasmessa te a mezzo pec dall’allora sindaco di Foggia, Franco Landella, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e all’assessore ai Trasporti e alle Opere Pubbliche il 28 febbraio 2019. Una missiva con la quale, avanzando la richiesta di finanziamento per il II lotto dell’Orbitale di Foggia, veniva inviato alla Regione anche il tracciato dell’Opera denominata II lotto Orbitale, ovviamente del tutto diverso da quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 304 del 28 giugno 2021.

 

Sul punto sarebbe poi utile ed interessante  se si avviasse una indagine catastale della particelle interessate dall’opera. Sarebbe infatti molto curioso e anomalo se dal 2015 al 2020 le stesse aree fossero state investite da repentini trasferimenti di proprietà e parcellizzazione.

 

Sono quindi convinto che questa vicenda meriti un chiarimento e l’atto gestionale debba essere revocato, dal momento che di fatto si realizzerebbe una vera e propria variante urbanistica seppur “sotto mentite spoglie”, di un atto di natura gestionale. Una pratica peraltro non nuova al Comune di Foggia, atteso che nel 2019 si è reso addirittura necessario l’abbattimento di una palazzina, realizzata ma non completata, in via Maria Regina, di proprietà della società “Coop Casa”, proprio in ragione della viabilità “modificata” attraverso “atti dirigenziali” dichiarati illegittimi dal TAR PUGLIA e dal Consiglio di Stato. Vicenda tra l’altro che vede protagonisti lo stesso dirigente, ing. Paolo Affatato e l’arch. Marasco, allora nelle vesti di assessore all’urbanistica.

 

Sono certo che il Commissario riterrà fondate le ragioni per le quali invoco la revoca della determinazione dirigenziale, che modifica sostanzialmente gli atti posti a gara, creando altresì il presupposto di annullabilità della gara stessa di progettazione, dal momento che chi vi ha partecipato (ma anche chi non lo ha fatto) potrebbe eccepire al TAR Puglia questa circostanza.

 


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