Notizie
12/07/2022
di Umberto Mastromartino
Informazioni all’utenza circa la validità dei certificati medici dei detentori di armi da fuoco.
Con il Decreto Legislativo nr. 104/2018, in attuazione di specifica direttiva comunitaria, sono state apportate alcune modifiche alle norme in materia di armi. Tra le novità, è stato previsto l’obbligo di presentare ogni cinque anni un certificato medico attestante i prescritti requisiti per coloro che detengono armi, anche in collezione. Tale certificato deve essere rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e deve attestare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Nella fase di prima applicazione della nuova normativa – entrata in vigore il 14 settembre 2018 – ai suddetti detentori di armi, era stato concesso un anno di tempo per produrre tale certificato medico, e dunque fino al 14 settembre 2019.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza pandemica, è stata prorogata la validità delle suddette certificazioni fino al 30 giugno 2022.
Con la cessazione dello stato di emergenza tutti coloro che detengono armi e che sono in possesso di certificazione medica rilasciata da più di cinque anni dovranno produrre un nuovo certificato.
In caso di inottemperanza, le forze dell’ordine avvieranno la procedura volta al ritiro cautelare delle armi detenute con conseguente emissione di un provvedimento di divieto di detenzione.
Tale obbligo, per espressa previsione normativa, non si applica:
- ai detentori che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità. In caso di licenza non più rinnovata, i cinque anni decorrono dalla scadenza dell’ultimo rinnovo;
- ai collezionisti di armi antiche.